Il monitoraggio dell’aria
Cos’è il valore limite?
Il valore limite è il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato.
La Direttiva 2008/50/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 155/2010, stabiliva valori limite per il biossido di zolfo (SO₂), il biossido di azoto (NO₂), gli ossidi di azoto (NOx), il particolato (PM₁₀ e PM₂,₅), il piombo (Pb), il benzene e il monossido di carbonio (CO).
Cosa cambia con la nuova normativa europea?
La Direttiva (UE) 2024/2881, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, riunisce e aggiorna il quadro normativo precedente, introducendo valori limite più severi da raggiungere entro il 1° gennaio 2030. Tra gli altri, i nuovi limiti annuali saranno:
- PM₂,₅: 10 µg/m³, rispetto ai precedenti 25 µg/m³;
- PM₁₀: 20 µg/m³, rispetto ai precedenti 40 µg/m³;
- NO₂: 20 µg/m³, rispetto ai precedenti 40 µg/m³.
La direttiva introduce inoltre limiti giornalieri e aggiorna quelli relativi ad altri inquinanti, tra cui il benzene e il biossido di zolfo. Per PM₁₀, PM₂,₅ e NO₂, ad esempio, il nuovo limite giornaliero sarà rispettivamente di 45, 25 e 50 µg/m³, con un massimo di 18 superamenti nell’anno civile.
I nuovi valori rappresentano un importante passo avanti verso una maggiore tutela della salute, pur rimanendo in diversi casi superiori alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Riferimenti normativi: art. 2, par. 5, Direttiva 2008/50/CE; Direttiva (UE) 2024/2881, art. 13 e Allegato I, sezione 1. In Italia, i nuovi standard sono ripresi dallo schema di decreto legislativo di recepimento, ancora in corso di approvazione (Ottobre 2026).
Cos’è il valore obiettivo?
Il valore obiettivo è il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente nel suo complesso, da raggiungere, ove possibile, entro un determinato periodo.
La Direttiva 2008/50/CE stabiliva valori obiettivo per l’ozono, mentre la Direttiva 2004/107 li prevedeva per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
Cosa cambia con la nuova normativa europea?
La Direttiva (UE) 2024/2881 riunisce le disposizioni precedenti e aggiorna gli standard per gli inquinanti atmosferici. Mantiene valori obiettivo per l’ozono e per alcuni inquinanti, tra cui arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, affiancandoli a valori limite più stringenti per la protezione della salute umana.
È importante distinguere i valori limite dai valori obiettivo: i primi devono essere rispettati entro la scadenza stabilita; per i secondi, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conseguirli, purché non comportino costi sproporzionati. La nuova direttiva disciplina inoltre gli obblighi di riduzione dell’esposizione media al PM₂,₅ e al NO₂.
Riferimenti normativi: Direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE; Direttiva (UE) 2024/2881, art. 13 e Allegato I.
Dove si misurano SO₂, NO₂, NOx, PM₁₀, PM₂,₅, Pb, benzene e CO?
Secondo la Direttiva 2008/50/CE, i punti di campionamento destinati alla protezione della salute umana devono essere collocati in modo da fornire dati:
- sulle aree all’interno di zone e agglomerati in cui si verificano le concentrazioni più elevate alle quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo rispetto al periodo di mediazione del valore limite;
- sulle altre aree delle zone e degli agglomerati, in modo da rappresentare l’esposizione della popolazione generale, ad esempio attraverso stazioni di fondo urbano (Urban Background, UB).
Cosa cambia con la nuova normativa europea?
La Direttiva (UE) 2024/2881 rafforza e precisa i criteri di ubicazione delle stazioni. La rete deve rappresentare sia i punti critici di inquinamento atmosferico (hotspot), dove le concentrazioni sono più elevate e la popolazione è esposta, sia le aree di fondo rappresentative dell’esposizione generale.
La nuova disciplina richiede inoltre di considerare, per quanto possibile, le aree frequentate da gruppi vulnerabili e sensibili, come scuole, ospedali, residenze assistite e aree residenziali. Per valutare il contributo del traffico stradale, i punti di campionamento devono essere collocati lungo le strade in cui si registrano le concentrazioni più elevate, tenendo conto dei volumi di traffico, delle condizioni locali di dispersione e della conformazione urbana.
La rappresentatività spaziale delle misurazioni assume un ruolo esplicito: occorre definire l’area geografica rappresentata da ciascun punto di campionamento e valutare le aree non adeguatamente coperte attraverso metodi appropriati, comprese, ove previste, modellizzazioni e misurazioni indicative.
La direttiva stabilisce inoltre requisiti sul numero minimo di punti di campionamento, sulla loro distribuzione e sulla continuità delle misurazioni. In particolare, lo spostamento delle stazioni che hanno registrato superamenti nei tre anni precedenti è soggetto a condizioni specifiche e deve essere adeguatamente giustificato.
Riferimenti normativi: Direttiva 2008/50/CE; Direttiva (UE) 2024/2881, artt. 8 e 9 e Allegati III e IV.
Dove si misurano arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene?
La Direttiva 2004/107/CE prevedeva che i punti di campionamento fossero collocati:
- all’interno di zone e agglomerati nei quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, alle concentrazioni più elevate, calcolate come media annua;
- all’interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell’esposizione della popolazione generale, ad esempio in siti di fondo urbano (Urban Background, UB).
Cosa cambia con la nuova normativa europea?
La Direttiva (UE) 2024/2881 integra questi inquinanti nel quadro unitario di valutazione della qualità dell’aria. I criteri di ubicazione devono considerare le concentrazioni, le fonti emissive e l’esposizione della popolazione. Per quanto possibile, i punti di campionamento destinati a misurare arsenico, cadmio, piombo, nichel e idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il benzo(a)pirene, sono collocati negli stessi siti utilizzati per il monitoraggio del PM₁₀.
Riferimenti normativi: Direttiva 2004/107/CE; Direttiva (UE) 2024/2881, Allegato IV.
Nuovi parametri da monitorare
La nuova direttiva introduce anche un rafforzamento del monitoraggio di parametri utili a comprendere meglio la composizione e gli effetti dell’inquinamento atmosferico.
Tra questi rientrano:
- particolato ultrafine (UFP): particelle di diametro pari o inferiore a 100 nanometri;
- black carbon (BC): componente carboniosa del particolato, rilevante anche per comprendere il contributo delle fonti di combustione;
- potenziale ossidativo del particolato: parametro che misura la capacità del particolato di provocare reazioni di ossidazione;
- ammoniaca (NH₃) e precursori dell’ozono, nell’ambito delle disposizioni di monitoraggio previste dalla direttiva.
Queste misurazioni integrano il monitoraggio degli inquinanti tradizionali e contribuiscono a una conoscenza più completa dell’inquinamento atmosferico e delle sue fonti.
Riferimenti normativi: Direttiva (UE) 2024/2881 e relativi allegati sul monitoraggio; schema italiano di decreto legislativo di recepimento.
In Italia
Il sistema italiano di monitoraggio della qualità dell’aria è disciplinato dal D.Lgs. 155/2010, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE. La valutazione della qualità dell’aria è affidata alle Regioni e alle Province autonome, che si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), nell’ambito delle competenze previste dalla normativa.
I dati vengono raccolti attraverso le reti regionali di monitoraggio, organizzate in base alla zonizzazione del territorio e ai criteri stabiliti dalla normativa, e sono pubblicati sui siti istituzionali delle Agenzie.
Non tutte le stazioni regionali e non tutti gli inquinanti monitorati sono necessariamente disponibili sulla mappa europea dell’indice di qualità dell’aria dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA). Le differenze nelle modalità di comunicazione e presentazione dei dati adottate dalle singole Agenzie possono inoltre rendere più difficile per i cittadini confrontare le informazioni.
Cosa cambierà con il recepimento della Direttiva (UE) 2024/2881?
Lo schema di decreto legislativo italiano, presentato il 7 agosto 2026, prevede un aggiornamento complessivo del quadro nazionale di valutazione e gestione della qualità dell’aria. Il nuovo impianto disciplina gli standard più severi, le procedure di monitoraggio e valutazione, la rappresentatività spaziale delle stazioni e la disponibilità di informazioni comparabili al pubblico.
Il testo proposto conferma il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella valutazione e gestione della qualità dell’aria, inserendo tali competenze in un quadro aggiornato che coinvolge anche lo Stato e gli enti locali.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la pianificazione: la nuova direttiva prevede tabelle di marcia per la qualità dell’aria quando i dati e le proiezioni indicano che i nuovi valori limite da raggiungere entro il 2030 rischiano di non essere rispettati. Queste tabelle devono essere predisposte tempestivamente, secondo le scadenze previste dalla direttiva, per individuare le misure necessarie a raggiungere i nuovi standard.
La riforma rafforza quindi l’importanza di reti di monitoraggio adeguate, capaci di individuare le aree più inquinate e di rappresentare correttamente l’esposizione della popolazione, anche nei pressi delle principali fonti emissive.
Stiamo seguendo attivamente la procedura e partecipando – nonostante la scarsa inclinazione dello Stato italiano a creare veri processi di partecipazione – al dialogo volto alla sua approvazione entro l’11 dicembre 2026.
Nota: lo schema italiano è ancora in corso di esame e le disposizioni nazionali potranno essere modificate prima dell’approvazione definitiva.
La collocazione delle centraline: una questione di salute pubblica
Le posizioni delle stazioni di monitoraggio sono state contestate da cittadini e organizzazioni non governative (come la nostra), soprattutto per quanto riguarda le centraline di traffico, che devono essere collocate in punti rappresentativi dell’effettiva esposizione della popolazione agli inquinanti.
La nuova Direttiva (UE) 2024/2881 rafforza l’importanza di individuare i punti critici di inquinamento atmosferico e di assicurare che le misurazioni siano rappresentative delle aree in cui le persone sono effettivamente esposte. La collocazione delle centraline non è quindi una questione meramente tecnica: influenza la capacità di individuare i superamenti, valutare l’esposizione e definire le misure necessarie a proteggere la salute.
Per questo abbiamo già iniziato a lavorare a una proposta per mappare i posizionamenti delle centraline. Puoi leggere qui!
Alla fine del 2018, abbiamo avviato un giudizio nei confronti di ARPA Lombardia per ottenere una revisione della rete di monitoraggio dell’agglomerato di Milano. Il giudizio è ancora pendente in primo grado.
La nuova disciplina europea rende ancora più attuale il tema dell’adeguatezza delle reti di monitoraggio e della loro capacità di rilevare le concentrazioni più elevate e rappresentare l’esposizione della popolazione.
Nella sezione dedicata alle decisioni dei giudici nazionali è possibile consultare le pronunce in materia di diritto all’aria pulita.